BCC Monterenzio pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela e all'ascolto delle sue esigenze. A tal fine sono state definite precise regole e procedure per la gestione di tali informazioni.
BCC Monterenzio già dal 1993 ha aderito, su base volontaria alla costituzione dell’ufficio reclami e all’accordo interbancario per la costituzione dell’Ombudsman bancario.
Dal giugno 2007 ha aderito all’associazione Conciliatore Bancario, deputata a gestire sistemi stragiudiziali per la risoluzione delle controversie con la clientela.
Da settembre 2009 BCC Monterenzio ha aderito all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario, attivo dal 15 ottobre presso Banca d’Italia.
Il contatto con
la Banca
I reclami possono essere presentati utilizzando gli appositi moduli a disposizione della clientela presso tutte le filiali, o a mezzo lettera, raccomandata o semplice e a mezzo e-mail.
Le potenziali situazioni di insoddisfazione possono essere inoltre inviate direttamente all’Ufficio Reclami al seguente indirizzo postale:
Ufficio Reclami c/o Controlli Rischi e Compliance
BCC Monterenzio
Via Centrale, 13
40050 Monterenzio (BO)
O all’indirizzo e-mail: IspettoratoControlli@monterenzio.bcc.it
L’ufficio provvederà ad evadere la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami ordinari, ed entro 90 gironi per quelli aventi ad oggetto i servizi di investimento. Il cliente riceverà una comunicazione scritta nella quale, nel caso di accoglimento del reclamo, saranno anche indicati i tempi tecnici entro i quali la banca si impegnerà a provvedere alla sistemazione della situazione oggetto di reclamo
Nel caso in cui il cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata data, in tutto o in parte, negativa ovvero perché la decisione sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) può ricorrere:
1) ABF – Arbitro Bancario Finanziario
c/o Banca D’Italia
Piazza Cavour,6
40124 Bologna
per le controversie relative ad operazioni o comportamenti posti in essere a far data del 01/01/2007, di valore economico non superiore ad € 100.000, o senza limiti di importo se è in discussione l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà della clientela. Non devono inoltre essere trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’ufficio reclami della banca.
Scarica la Guida Pratica e i moduli per il ricorso all’ABF
Collegati www.arbitrobancariofinanziario.it